COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°29 del 23/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ TIBUR PATERNUM AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA CAPESTRANO / TIBUR PATERNUM DISPUTATA IL 28/10/06 PER IL CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE GIRONE B (COM. PROV.LE PESCARA).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°29 del 23/11/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ TIBUR PATERNUM AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA CAPESTRANO / TIBUR PATERNUM DISPUTATA IL 28/10/06 PER IL CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE GIRONE B (COM. PROV.LE PESCARA).
Con reclamo ritualmente proposto, la Società Tibur Paternum ha chiesto infliggersi la punizione sportiva della perdita della gara in danno della Società Capestrano, per avere quest’ultima utilizzato il calciatore Iannessa Lorenzo che non aveva titolo a parteciparvi poiché impiegato quale sesto calciatore fuori quota, e il giocatore Colantonio Mariano, che non aveva titolo a parteciparvi poiché non ancora quindicenne.
La società controinteressata non ha fatto pervenire controdeduzioni.
Osserva la Commissione che, alla luce degli atti in possesso del Comitato, per quanto concerne l’utilizzo del calciatore Colantonio Mariano infraquindicenne non sono previste sanzioni a carico della Società per disposto di cui all’art. 12 comma 6 punto a) del C.G.S., nel mentre il reclamo deve essere accolto in quanto la Società Capestrano ha utilizzato il calciatore fuori quota Iannessa Lorenzo (nato il 23.06.86) dopo che ne erano già stati utilizzati altri cinque in palese violazione di quanto disposto dal C.U. N. 1 del 01.07.06 della L.N.D., paragrafo 3 (Campionato Juniores Prov.le) punto b.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare,
DELIBERA
di accogliere il reclamo e di infliggere alla Società Capestrano le seguenti sanzioni:
perdita della gara Capestrano – Tibur Paternum, con il punteggio di 0 – 3; inibizione fino al 15.12.2006 al dirigente accompagnatore Sig. Secinaro Vincenzo; ammenda di € 52,00.
Delibera, inoltre, di restituire alla società reclamante la tassa versata.
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