COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°32 del 7/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ PINETO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER SEI GARE INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE DI SANTE MARIO IN RELAZIONE ALLA GARA PINETO CALCIO / ADRIANO FLACCO PESCARA PN, DISPUTATA IL 6/11/06 PER IL CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES (C.U. N° 27 del 9.11.2006 COM. REG.LE ABRUZZO)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°32 del 7/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ PINETO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER SEI GARE INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE DI SANTE MARIO IN RELAZIONE ALLA GARA PINETO CALCIO / ADRIANO FLACCO PESCARA PN, DISPUTATA IL 6/11/06 PER IL CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES (C.U. N° 27 del 9.11.2006 COM. REG.LE ABRUZZO) Con appello ritualmente proposto la Società PINETO CALCIO ha impugnato il provvedimento come sopra indicato, adottato dal G.S. per avere il calciatore DI SANTE rivolto ad un avversario di colore pesanti frasi razziste ed avere tentato di aggredirlo a seguito di espulsione. Ha dedotto l’appellante l’inverosimiglianza ed inattendibilità di quanto refertato, poiché non percepito direttamente dal direttore di gara. Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è infondato e non merita accoglimento. La sanzione inflitta deve ritenersi congrua ed adeguata, tenuto conto che quanto sostenuto dall’appellante non trova riscontro alcuno negli atti, e che il direttore di gara, in sede di supplemento di rapporto, oltre che confermare di avere nettamente percepito le frasi razziste pronunciate contro l’avversario, ha anche aggiunto che tale comportamento ha causato anche disordini sugli spalti. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello, disponendo incamerarsi la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it