COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°32 del 7/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIRTUS SANTEGIDIESE AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA VIRTUS SANTEGIDIESE –ATLETICO LEMPA DISPUTATA IL 18.11.06 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA PROVINCIA DI TERAMO PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE FERRI WILLIAM. (COM. PROV.LE TERAMO)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°32 del 7/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIRTUS SANTEGIDIESE AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA VIRTUS SANTEGIDIESE –ATLETICO LEMPA DISPUTATA IL 18.11.06 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA PROVINCIA DI TERAMO PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE FERRI WILLIAM. (COM. PROV.LE TERAMO) Con reclamo ritualmente proposto la Società VIRTUS SANTEGIDIESE ha chiesto infliggersi in danno della Società ATLETICO LEMPA la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe, terminata con il risultato di 1 – 2, per avervi, quest’ultima, fatto partecipare il calciatore FERRI WILLIAM che non avrebbero avuto titolo a parteciparvi, poiché non regolarmente tesserato. Il reclamo è infondato e non merita accoglimento. Risulta dagli atti ufficiali in possesso del Comitato Regionale Abruzzese che il calciatore FERRI WILLIAM è stato regolarmente tesserato dalla società ATLETICO LEMPA in data 20.9.2006 e che, in ogni caso, la sua eventuale posizione irregolare non sarebbe stata sanzionabile poiché il medesimo non è stato impiegato nel corso della gara oggetto di reclamo. Da ciò consegue che il reclamo proposto dalla Società VIRTUS SANTEGIDIESE deve essere respinto. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, DELIBERA di respingere il reclamo, disponendo incamerarsi la somma di € 78,00 versata dalla Società VIRTUS SANTEGIDIESE, addebitando alla medesima la residua somma di € 52,00 quale saldo della tassa di reclamo effettivamente dovuta.
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