COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°33 del 14/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ FEDERLIBERTAS BUGNARA AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA MANOPPELLO ARABONA – FEDERLIBERTAS BUGNARA DISPUTATA IL 25/11/06 PER IL CAMPIONATO AMATORI PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE PIETROSANTE CESARE (C.U. N° 8 DEL 12.10.2006, COM. PROV.LE CHIETI).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°33 del 14/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ FEDERLIBERTAS BUGNARA AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA MANOPPELLO ARABONA – FEDERLIBERTAS BUGNARA DISPUTATA IL 25/11/06 PER IL CAMPIONATO AMATORI PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE PIETROSANTE CESARE (C.U. N° 8 DEL 12.10.2006, COM. PROV.LE CHIETI). Con reclamo ritualmente proposto la Società FEDERLIBERTAS BUGNARA ha chiesto infliggersi in danno della Società MANOPPELLO ARABONA la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe, terminata con il risultato di 1 – 0, per avervi, la stessa Società Manoppello Arabona, fatto partecipare il calciatore Pietrosante Cesare che non avrebbe avuto titolo a parteciparvi, in quanto nato il 4/10/1981. La società controinteressata, pur essendo stata ritualmente avvisata del reclamo, non ha fatto pervenire controdeduzioni. Il reclamo è fondato e merita accoglimento. Risulta dagli atti ufficiali che il calciatore Pietrosante Cesare è effettivamente nato il 4/10/1981 e non aveva, quindi, titolo a partecipare alla gara oggetto di reclamo, in quanto, la normativa in vigore (C.U. N° 2, del 13.7.2006, C.R. Abruzzo) prescrive che all’Attività Amatori possono partecipare i calciatori che abbiano compiuto il trentesimo anno di età ed un calciatore che, all’atto del tesseramento abbia compiuto il ventisettesimo anno di età. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, DELIBERA di accogliere il reclamo e per l’effetto di infliggere alla Società Manoppello Arabona la sanzione della perdita della gara con il seguente punteggio MANOPPELLO ARABONA – FEDERLIBERTAS BUGNARA 0 – 3. Dispone, altesì, di infliggere alla stessa società l’ammenda di € 52,00; di squalificare il calciatore Pietrosante Cesare per una gara, nonché di inibire il Sig. Caravaggio Franco, dirigente accompagnatore della Società Manoppello Arabona per quindici giorni. Dispone, infine, accreditarsi la tassa di reclamo.
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