COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°35 del 21/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ TIBUR PATERNUM AVVERSO I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ADOTTATI DAL G.S. (PERDITA DELLA GARA; AMMENDA DI EURO 600; PENALIZZAZIONE DI PUNTI UNO IN CLASSIFICA; SQUALIFICA DEL CALCIATORE ROSSI ANTONIO FINO AL 31/12/2009, SQUALIFICA DEL CALCIATORE DI FELICE MASSIMILIANO PER CINQUE GARE E DEL CALCIATORE ROCCHI FERDINANDO PER QUATTRO GARE, NONCHE’ INIBIZIONE DEL DIRIGENTE ROCCHI CARMINE FINO AL 15/1/2007) IN RELAZIONE ALLA GARA TIBUR PATERNUM – CERCHIO DISPUTATA IL 26/11/2006 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE A (C.U. N° 30 DEL 30/11/2006 DEL COMITATO REG.LE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°35 del 21/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ TIBUR PATERNUM AVVERSO I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ADOTTATI DAL G.S. (PERDITA DELLA GARA; AMMENDA DI EURO 600; PENALIZZAZIONE DI PUNTI UNO IN CLASSIFICA; SQUALIFICA DEL CALCIATORE ROSSI ANTONIO FINO AL 31/12/2009, SQUALIFICA DEL CALCIATORE DI FELICE MASSIMILIANO PER CINQUE GARE E DEL CALCIATORE ROCCHI FERDINANDO PER QUATTRO GARE, NONCHE’ INIBIZIONE DEL DIRIGENTE ROCCHI CARMINE FINO AL 15/1/2007) IN RELAZIONE ALLA GARA TIBUR PATERNUM – CERCHIO DISPUTATA IL 26/11/2006 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE A (C.U. N° 30 DEL 30/11/2006 DEL COMITATO REG.LE ABRUZZO). Con appello proposto a mezzo servizio postale la Società Tibur Paternum ha impugnato i provvedimenti disciplinari di cui in epigrafe, adottati dal G.S. a seguito dei comportamenti e dei fatti accaduti durante la gara, allorchè l’arbitro veniva colpito con un calcio ad una coscia e spintonato sul petto, nonché colpito con la mano aperta sul volto ed era quindi costretto a sospenderla. Analoga aggressione subiva al rientro negli spogliatoi allorchè la porta veniva colpita con vari calci da tesserati e sostenitori della società appellante, mentre, tornato in sede, lo stesso direttore di gara si vedeva costretto a recarsi al pronto soccorso dell’ospedale dove gli venivano diagnosticate lesioni con prognosi di giorni quattro s.c.. La stessa società appellante veniva invitata a produrre copia della distinta della raccomandata inviata alla controparte e tale produzione avveniva con originale recante la data di spedizione del 14/12/2006. Ha dedotto l’appellante la illegittimità dei provvedimenti adottati dal G.S. in quanto non si erano verificati episodi tali da giustificare provvedimenti di simile entità, rilevando che l’arbitro era stato protetto dai propri dirigenti e non avrebbe subito le violenze descritte nel rapporto di gara. Quanto alla sanzione inflitta al calciatore Rossi ha insistito per la riduzione della stessa, visto che si era qualificato come l’effettivo responsabile del gesto. Ha quindi concluso per la revoca dei provvedimenti adottati o comunque per la loro riduzione. L’arbitro della gara, con supplemento di rapporto, ha confermato gli originari riferimenti ribadendo: di aver subito le aggressioni in precedenza riferite; di essere stato costretto a sospendere la gara in conseguenza del dolore provato a seguito delle lesioni subite, soprattutto alla coscia destra, con i tacchetti degli scarpini che provocavano tagli; di non aver in alcun modo riscontrato il comportamento fattivo dei tesserati e dirigenti del Tibur Paternum e di essere invece stato protetto dai tesserati della squadra avversaria; di essere stato inoltre aggredito da uno spettatore che aveva percorso tutto il campo senza venire fermato da alcuno, prima della sospensione definitiva della gara; di essere stato infine insultato dai tifosi locali anche mentre usciva dall’impianto. Osserva la Commissione Disciplinare che il ricorso deve essere dichiarato irricevibile nella parte in cui si chiede la revoca della sanzione della perdita della gara in quanto dalla ricevuta prodotta della distinta della raccomandata inviata alla controparte, si evince la tardività della spedizione, visto che risulta essere stata effettuata in data 14/12/06, quindi ben oltre i dieci giorni previsti dalle norme del C.G.S.. In ordine alle restanti sanzioni, ritiene la Commissione che il provvedimento del G.S. deve essere integralmente confermato, sia perché tali sanzioni devono essere ritenute congrue sia perché le motivazioni addotte a sostegno del ricorso non hanno trovato riscontro alcuno negli atti ufficiali e sono state invece decisamente smentite dal supplemento di rapporto nel quale il direttore di gara ha ribadito di aver subito più volte aggressioni riportando lesioni che lo hanno costretto a sospendere la gara nella totale indifferenza dei tesserati e dei dirigenti della società appellante. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di respingere l’appello, disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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