COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°37 del 3/1/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO 89 AVVERSO ESITO GARA FEDERLIBERTAS BUGNARA – ATLETICO 89 DISPUTATA IL 2.12.06 PER IL CAMPIONATO AMATORI PROVINCIALE CHIETI, PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE MINGOLLA FRANCESCO.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°37 del 3/1/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO 89 AVVERSO ESITO GARA FEDERLIBERTAS BUGNARA – ATLETICO 89 DISPUTATA IL 2.12.06 PER IL CAMPIONATO AMATORI PROVINCIALE CHIETI, PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE MINGOLLA FRANCESCO. Con reclamo ritualmente proposto la Società Atletico 89 ha chiesto infliggersi in danno della Società Federlibertas Bugnara la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe, terminata con il risultato di 2 – 0, per avervi, la stessa Società Federlibertas Bugnara, fatto partecipare il calciatore Mingolla Francesco, la cui posizione doveva ritenersi irregolare in quanto non identificato nelle forme di cui alla vigente normativa (tessera munita di foto e documento d’identità) come risultava dalla distinta consegnata nella quale non figurava l’annotazione del documento di identità. L’arbitro della gara sentito a chiarimenti, ha precisato di avere compiutamente identificato il calciatore ma di non aver riportato gli estremi del documento d’ identità, in quanto il Mingolla gli aveva esibito il tesserino di appartenenza al corpo dei Carabinieri ritirandolo immediatamente. Osserva la Commissione che, alla luce dei chiarimenti forniti dal direttore di gara, il reclamo deve essere respinto risultando chiaramente dagli atti che l’identificazione del calciatore è avvenuta regolarmente, anche se, per mera dimenticanza, non è stato annotato il numero del documeto di identità nella distinta di gara. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere il reclamo disponendo incamerarsi la tassa versata ed addebitarsi la relativa differenza.
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