COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°37 del 3/1/2007 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ GIOIA LECCE CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 30/11/2007 INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE CIACCIA CRISTIAN IN RELAZIONE ALLA GARA ISIDORIANA / GIOIA LECCE CALCIO DISPUTATA IL 26/11/2006 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA (C.U. N. 30 DEL 30 /11/2006 COM.REG. ABRUZZO)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°37 del 3/1/2007 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ GIOIA LECCE CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 30/11/2007 INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE CIACCIA CRISTIAN IN RELAZIONE ALLA GARA ISIDORIANA / GIOIA LECCE CALCIO DISPUTATA IL 26/11/2006 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA (C.U. N. 30 DEL 30 /11/2006 COM.REG. ABRUZZO) Con appello ritualmente proposto, la Società Gioia Lecce Calcio ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. per avere il Ciaccia insultato e colpito l’arbitro con sputi chiedendone la riduzione. Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione in quanto il gesto, seppure sfuggito all’attenzione dei dirigenti della società, era certamente da attribuire al caos che si era creato in campo ed alla giovanissima età del calciatore. L’arbitro della gara, in sede di supplemento, ha precisato che lo sputo gli sarebbe stato indirizzato dal Ciaccia attraverso un buco esistente nella porta che separava il suo spogliatoio da quello della società reclamante. Osserva la Commissione che, alla luce dei chiarimenti forniti dal direttore di gara, la sanzione inflitta al Ciaccia possa essere lievemente ridotta in quanto il gesto dallo stesso compiuto, seppur deprecabile, è stato ridimensionato nella sua gravità per le modalità con le quali si è estrinsecato. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Ciaccia Cristian fino al 31/7/2007. Dispone accreditarsi la tassa di reclamo.
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