COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°39 del 18/1/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ PIZZOLI AVVERSO L’ESITO DELLA GARA S. GREGORIO / PIZZOLI DISPUTATA IL 17/12/2006 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA GIRONE “B”.
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°39 del 18/1/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ PIZZOLI AVVERSO L’ESITO DELLA GARA S. GREGORIO / PIZZOLI DISPUTATA IL 17/12/2006 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA GIRONE “B”.
Con reclamo ritualmente proposto, la Società Pizzoli ha chiesto infliggersi la punizione sportiva della perdita della gara di cui in epigrafe in danno della Società S. Gregorio per avere quest’ultima utilizzato il calciatore Ruggeri Giuliano che si trovava in posizione irregolare in quanto avrebbe dovuto scontare la squalifica, per avere subito la IV ammonizione nel corso della gara Castello 2000 / S. Gregorio disputata il 9/12/2006, come risultava dal “referto arbitrale rilasciato a fine gara”, con la conseguenza che doveva essere squalificato per la gara successiva anche se, nel C.U. N.33 del 14/12/2006 non risultava squalificato, tanto da prendere parte alla gara successiva S.Gregorio / Pizzoli disputata il 17/12/2006.
La Società controinteressata ha fatto pervenire controdeduzioni con le quali ha chiesto respingersi il reclamo in quanto il calciatore non risultava squalificato per recidività in ammonizione nel C.U. N. 33 del 14/12/2006 mentre la normativa della F.I.G.C. prevede che il calciatore non possa prendere parte alla gara successiva solo nel caso di espulsione diretta nella gara precedente per l’automatismo della sanzione a prescindere dalla pubblicazione dei calciatori tra gli espulsi.
Sentito a chiarimenti l’arbitro della gara Castello 2000 / S.Gregorio del 9/12/2006 in merito ai calciatori ammoniti, questi precisava, con nota del 9/1/2007, che aveva provveduto ad ammonire 6 calciatori (3 della Società Castello 2000 e cioè il n° 1, il n°3 ed il n°6 e 3 della Società S. Gregorio e cioè il n°2, il n° 6 ed il n°15) e non 2 come erroneamente annotato nel referto di gara (n°1 del Castello 2000 e n° 15 del San Gregorio) compilato in fretta (dovendo raggiungere la sede di lavoro con urgenza) e non corredato dalla velina che era stata, invece, consegnata alle società.
Osserva la Commissione che il reclamo è infondato e non merita accoglimento.
A prescindere dall’errore commesso dall’arbitro della gara Castello 2000 / S. Gregorio disputata il 9/12/2006 che, a seguito della IV ammonizione il calciatore Ruggeri Giuliano, avrebbe dovuto portare alla squalifica dello stesso (fatto per il quale vanno rimessi gli atti al G.S. per i provvedimenti di competenza), va rilevato che la posizione dello stesso nella gara oggetto di reclamo deve ritenersi regolare in quanto l’automatismo della sanzione avrebbe dovuto trovare applicazione solo nel caso in cui lo stesso calciatore fosse stato espulso nel corso della gara precedente a quella di cui si discute a prescindere dalla pubblicazione sul C.U. della relativa squalifica. Non figurando, invece, il suo nominativo (anche se per errore dell’arbitro) tra quelli squalificati per recidività in ammonizione, la sua partecipazione alla gara del 17/12/2006 deve ritenersi regolare a prescindere dalla buona o cattiva fede con la quale ha agito la Società S. Gregorio.
Ritiene, peraltro, la Commissione che il fatto meriti ulteriori approfondimenti in ordine all’eventuale sussistenza di illeciti e dispone, pertanto, di rimetere gli atti all’Ufficio Indagine della F.I.G.C. per i provvedimenti di competenza.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di respingere il reclamo disponendo addebitarsi la relativa tassa. Dispone trasmettersi gli atti al Giudice Sportivo ed all’Ufficio Indagini della F.I.G.C. per i provvedimenti di rispettiva competenza.
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