COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°39 del 18/1/2007 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ ATESSA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DISCIPLINARE ADOTTATA DAL G.S. (SQUALIFICA PER N. 4 GARE AL CALCIATORE LONGOBARDI MASSIMO; PER N. 3 GARE AI CALCIATORI MARINI MISTERIOSO MARIO E FARIAS EDMONDO) IN RELAZIONE ALLA GARA MONTESILVANO CALCIO/ATESSA CALCIO DISPUTATA IL 23/12/2006 PER IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA (C.U. N. 37 DEL 3/1/2007 COM. REG. ABRUZZO)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°39 del 18/1/2007 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ ATESSA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DISCIPLINARE ADOTTATA DAL G.S. (SQUALIFICA PER N. 4 GARE AL CALCIATORE LONGOBARDI MASSIMO; PER N. 3 GARE AI CALCIATORI MARINI MISTERIOSO MARIO E FARIAS EDMONDO) IN RELAZIONE ALLA GARA MONTESILVANO CALCIO/ATESSA CALCIO DISPUTATA IL 23/12/2006 PER IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA (C.U. N. 37 DEL 3/1/2007 COM. REG. ABRUZZO) Con appello ritualmente proposto, la Società Atessa Calcio ha impugnato i provvedimenti disciplinari di cui in epigrafe adottati dal G.S. nei confronti del Longobardi per avere trattenuto un avversario per il collo e per averlo colpito con un pugno alla testa causandogli stordimento, del Marini per aver colpito alcuni avversari con calci e pugni e del Farias per aver ingiuriato dalla panchina avversari e terna arbitrale rientrando in campo a fine gara. Ha dedotto l’appellante che il Longobardi era stato in precedenza colpito da un avversario con una gomitata al volto tanto da abbozzare una modesta reazione; che il Marini era stato costretto a rientrare in campo alla fine della gara in quanto inseguito e colpito con calci e sputi da dirigenti e calciatori avversari nel tunnel che conduce allo spogliatoio; che il Farias aveva ricevuto provocazioni ed ingiurie dai componenti della panchina avversaria ma che a fine gara, non faceva rientro nello spogliatoio visto che era stato peraltro chiuso il cancello di accesso allo stesso. Ha, pertanto, concluso chiedendo la riduzione delle squalifiche inflitte ai propri calciatori allegando anche un filmato della gara. L’arbitro della gara, in sede di supplemento, ha confermato gli originari riferimenti precisando, tra l’altro, che il Longobardi, pur mostrando una escoriazione sul labbro (la cui origine non era stata rilevata), non aveva negato il fatto addebitato scusandosi a fine gara per l’accaduto; che il comportamento del Marini era stato notato dall’assistente Serrani e che nel tunnel si era effettivamente verificata una rissa a seguito della quale il Marini fuoriusciva dallo stesso tunnel inseguito dagli avversari; che in ordine alla posizione del Farias null’altro riteneva di dover aggiungere. Osserva, preliminarmente, la Commissione che tutti gli episodi che hanno dato origine alle sanzioni sono stati rilevati dalla terna arbitrale con la conseguenza che alcun rilievo può avere il filmato allegato dalla ricorrente. In ordine alle sanzioni, ritiene la Commissione che solo quella riguardante il Longobardi possa essere lievemente ridotta in considerazione del fatto che il gesto compiuto dallo stesso sia avvenuto durante un fatto di gioco ed a seguito di un colpo precedentemente subito.Quanto alle altre sanzioni , le stesse devono ritenersi congrue ed adeguate alla gravità dei fatti commessi dai singoli calciatori mentre le motivazioni addotte dalla società ricorrente non hanno trovato riscontro alcuno negli atti ufficiali. Ed infatti, dagli originari rapporti del direttore di gara e dei suoi assistenti, nonché dal supplemento di rapporto acquisito dalla Commissione, risultano chiaramente i fatti che hanno dato causa ai provvedimenti disciplinari, nonché le singole responsabilità dei calciatori che non lasciano spazio a dubbi o equivoci, per possibili scambi di persona, e che hanno contribuito a causare una rissa generale di estrema gravità. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Longobardi Massimo a n° 3 gare. Conferma nel resto l’impugnata decisione e dispone restituirsi la tassa versata.
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