COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°39 del 18/1/2007 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA A.S.D. FUCENSE AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. CON LA QUALE E’ STATA INFLITTA ALLA SOCIETA’ LA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA FUCENSE / S. OMERO PALMENSE, DISPUTATA IL 22/10/06 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE (C.U. N° 26 DEL 2/11/2006 COM. REG. ABRUZZO)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°39 del 18/1/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA A.S.D. FUCENSE AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. CON LA QUALE E’ STATA INFLITTA ALLA SOCIETA’ LA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA FUCENSE / S. OMERO PALMENSE, DISPUTATA IL 22/10/06 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE (C.U. N° 26 DEL 2/11/2006 COM. REG. ABRUZZO)
Con appello ritualmente proposto, la Società Fucense ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. per avere la società, nel corso della gara, sostituito un calciatore nato nel 1984 con uno nato nel 1977, ed uno nato nel 1988 con uno nato nel 1981, contravvenendo, in tal modo, alle norme che fanno obbligo di impiegare per l’intera durata della gara almeno un calciatore nato dall’1/1/1987 in poi ed un calciatore nato dall’1/1/1988 in poi.
Ha dedotto l’appellante di non avere violato alcuna norma, trattandosi, nella specie, di un mero errore formale, posto che lo scambio di maglie tra il calciatore n° 14 Principe Pietro e il calciatore n°17 Ceratti Riccardo Renato divenuti, rispettivamente, n° 17 e n° 14 nella versione della distinta di gara corretta e sottoscritta dal Dirigente Accompagnatore e dal Direttore di Gara, in realtà non sarebbe avvenuto.
L’arbitro della gara, sentito a chiarimenti, ha precisato che il calciatore identificato con la maglia n° 17 era Principe Pietro e che il calciatore identificato con la maglia n° 14 era Ceratti Riccardo Renato, con la conseguenza che le variazioni annotate sul rapporto sono state quelle effettuate sul campo.
Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è infondato e non merita accoglimento.
La versione dei fatti fornita dalla società appellante e, cioè, che quanto attestato nella distinta presentata all’arbitro a proposito di uno scambio di maglie tra il n° 17 ed il n° 14 non sarebbe avvenuta non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali, anche alla luce dei chiarimenti forniti dal direttore di gara il quale si è limitato a precisare che prima dell’inizio della gara aveva proceduto ad identificare i calciatori sulla base dei numeri delle maglie indossate e che, in realtà, il n° 17 corrispondeva al Principe ed il n° 14 al Ceratti; da ciò si desume che del dedotto, mancato scambio delle maglie non vi è prova negli atti ufficiali.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di respingere l’appello, disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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