COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°39 del 18/1/2007 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ G.S. AURORA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ADOTTATI DAL G.S. (PERDITA DELLA GARA; AMMENDA DI EURO 600,00; PENALIZZAZIONE DI PUNTI UNO IN CLASSIFICA; SQUALIFICA DEL CALCIATORE VERROCCHI TONI FINO AL 31/12/2011, IN RELAZIONE ALLA GARA VIS CERRATINA / AURORA DISPUTATA IL 10/12/2006 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “C” (C.U. N° 33 DEL 14/12/2006 COMITATO REG. ABRUZZO)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°39 del 18/1/2007 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ G.S. AURORA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ADOTTATI DAL G.S. (PERDITA DELLA GARA; AMMENDA DI EURO 600,00; PENALIZZAZIONE DI PUNTI UNO IN CLASSIFICA; SQUALIFICA DEL CALCIATORE VERROCCHI TONI FINO AL 31/12/2011, IN RELAZIONE ALLA GARA VIS CERRATINA / AURORA DISPUTATA IL 10/12/2006 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “C” (C.U. N° 33 DEL 14/12/2006 COMITATO REG. ABRUZZO) Con appello proposto a mezzo servizio postale la Società Aurora ha impugnato i provvedimenti disciplinari di cui in epigrafe, adottati dal G.S. per i fatti accaduti nel corso della gara oggetto di reclamo allorchè il calciatore Verrocchi Toni aveva colpito con un violento pugno al volto il direttore della gara provocandogli la perdita dei sensi e la caduta a terra ove restava per circa 10, 15 minuti, riportando le lesioni giudicate guaribili in giorni dieci dal P.S. dell’Ospedale Civile di Pescara. Ha dedotto l’appellante la illegittimità dei provvedimenti adottati dal G.S. in quanto il primo giudice avrebbe ritenuto nella fattispecie applicabile l’ipotesi di cui all’art. 12 , punto 1, insieme alla penalizzazione di un punto oltre l’ammenda anche in considerazione del fatto che la perdita della gara deve pur sempre ritenersi di per se stessa una sanzione di particolare gravità, mentre, attesa la limitata responsabilità diretta della società, sarebbe stato più corretto applicare la fattispecie prevista dall’art. 13 , comma 1, lett.b) , c), d), e) trattandosi di un fatto di particolare tenuità tenuto conto anche che i dirigenti si erano preoccupati di soccorrere immediatamente l’arbitro e prestare i mezzi necessari per la sua assistenza . Ha pertanto, concluso per la riduzione della squalifica e per la revoca del punto di penalizzazione e dell’ammenda ovvero, in via subordinata, per l’applicazione della sola ammenda, opportunamente ridotta. L’arbitro della gara, con supplemento di rapporto , ha confermato gli originari riferimenti precisando che le conseguenze del gesto di violenza subito non sono state di lieve entità, tanto da essere ancora affetto da postumi relativi come da certificazione medica allegata al supplemento stesso. Osserva la Commissione Disciplinare che, pur prendendo atto del pentimento espresso con lettera allegata all’appello da parte del calciatore Verrocchi Toni, la sanzione della squalifica allo stesso inflitta deve essere ritenuta congrua ed adeguata alla luce della sopravvenuta certificazione medica che attesta la permanenza delle conseguenze delle gravi lesioni subite dal direttore di gara. Per quanto concerne le altre sanzioni, ritiene la Commissione Disciplinare che l’appello è in parte fondato in quanto appare giusto inquadrare la fattispecie come di particolare tenuità, quanto alla responsabilità oggettiva della società , visto che il gesto compiuto dal calciatore è frutto di autonomo ed imprevedibile comportamento verificatosi dopo l’espulsione dello stesso e che la stessa società si è immediatamente attivata per impedire più gravi episodi e per prestare i necessari soccorsi all’arbitro. Conseguentemente, a parere della Commissione, deve trovare applicazione la sanzione alternativa dell’ammenda di cui alla lettera b) del comma dell’art.13 C.G.S. con conseguente revoca della sanzione della penalizzazione di un punto in classifica.Tale sanzione, in considerazione di quanto sopra esposto, deve essere, peraltro, lievemente ridotta. Per questi motivi , la Commissione Disciplinare DELIBERA di revocare la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica in danno della Società Aurora e di ridurre l’ammenda inflitta alla stessa ad € 400,00. Conferma nel resto, l’ impugnata decisione e dispone accreditarsi la tassa di reclamo.
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