COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°40 del 25/1/2007 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ OLIMPIA CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 4/11/2007 AL CALCIATORE VITALE MASSIMILIANO, INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA OLIMPIA CALCIO A 5 / LE ROCCHE FUTSAL, DISPUTATA IL 4/11/2006 PER IL CAMPIONATO PROVINCIALE DI CALCIO A 5, SERIE D (C.U. N° 15 del 9/11/2006 COM. PROV.LE AQ)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°40 del 25/1/2007 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ OLIMPIA CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 4/11/2007 AL CALCIATORE VITALE MASSIMILIANO, INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA OLIMPIA CALCIO A 5 / LE ROCCHE FUTSAL, DISPUTATA IL 4/11/2006 PER IL CAMPIONATO PROVINCIALE DI CALCIO A 5, SERIE D (C.U. N° 15 del 9/11/2006 COM. PROV.LE AQ) Con appello ritualmente proposto la Società Olimpia Calcio A 5 ha impugnato il provvedimento come sopra indicato, adottato dal G.S. per aver il Vitale colpito con una gomitata al volto un avversario causandone lo svenimento ed il trasporto in ospedale per accertamenti. Ha dedotto la società appellante: l’eccessività della sanzione in ragione dei provvedimenti sanzionatori adottati sul terreno di gioco ed in funzione della involontarietà del gesto e della mancata valutazione della provocazione subita dal calciatore, nonché la violazione del principio della proporzionalità tra il fatto commesso e la sanzione adottata, concludendo per la riduzione di quest’ultima. L’arbitro della gara, in sede di supplemento di rapporto, ha precisato di aver ritenuto l’espulsione diretta del calciatore conseguenza del suo comportamento, da considerarsi volontario per essere stato dallo stesso rilevato direttamente, aggiungendo infine che lo stesso calciatore non era stato provocato dall’avversario in quanto dagli spalti erano stati diretti nei suoi confronti alcuni epiteti a causa dei falli dallo stesso commessi. Osserva la Commissione Disciplinare che la sanzione inflitta può essere ridotta, in quanto, pur se il gesto è da ritenersi volontario, tuttavia è avvenuto nel corso di una fase di gioco ed in ogni caso non appaiono documentate dagli atti conseguenza di particolare gravità in danno del calciatore che ha subito lesioni. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Vitale Massimiliano fino al 30/06/2007 disponendo accreditarsi la tassa di reclamo.
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