COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°40 del 25/1/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL ATESSA 2001 AVVERSO L’ESITO DELLA GARA REAL ATESSA 2001 / ATLETICO SAN SALVO DISPUTATA IL 6/1/2007 PER IL CAMPIONATO PROVINCIALE DI CALCIO A 5 SERIE D, GIRONE A PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE LIXI CRISTIAN (COMITATO PROV.LE DI CHIETI)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°40 del 25/1/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL ATESSA 2001 AVVERSO L’ESITO DELLA GARA REAL ATESSA 2001 / ATLETICO SAN SALVO DISPUTATA IL 6/1/2007 PER IL CAMPIONATO PROVINCIALE DI CALCIO A 5 SERIE D, GIRONE A PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE LIXI CRISTIAN (COMITATO PROV.LE DI CHIETI) Con reclamo ritualmente proposto la Società Real Atessa 2001 ha chiesto infliggersi la punizione sportiva della perdita della gara in danno della Società Atletico San Salvo per avere quest’ultima utilizzato il calciatore Lixi Cristian che non aveva titolo a parteciparvi in quanto svincolato da detta società in data 14/12/2006 come poteva evincersi sul sito internet della F.I.G.C. – L.N.D. – Comitato Regionale Abruzzo. La società controinteressata non ha fatto pervenire controdeduzioni. Osserva la Commissione che il reclamo è fondato e merita accoglimento. Risulta dagli atti ufficiali che il calciatore Lixi Cristian è stato svincolato dalla Società Atletico San Salvo in data 14/12/2006 con la conseguenza che lo stesso non aveva titolo a partecipare alla gara in oggetto di reclamo. Alla sanzione della perdita della gara consegue quella dell’ammenda nonché quella della squalifica in danno del calciatore e della inibizione in danno del dirigente accompagnatore della squadra. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di infliggere alla Società Atletico San Salvo la sanzione della perdita della gara con il seguente punteggio Real Atessa 2001 / Atletico San Salvo 6 a 0 nonché di irrogare a quest’ultima l’ammenda di Euro 52,00; al calciatore Lixi Cristian la squalifica per due gare ed al Sig. Menna Nicola (già inibito fino al 25/01/2007) l’inibizione a svolgere manzioni comunque attinenti allo svolgimento del giuoco del calcio in seno alla F.I.G.C. fino al 8/02/2007. Dispone accreditarsi la tassa di reclamo.
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