COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°41 del 01/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ ATLETICO ALBA AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE INFLITTA AL CALCIATORE GIACOMOZZI FABRIZIO ED AVVERSO L’INIBIZIONE ALL’ALLENATORE CONSORTI GINO FINO AL 7/2/2007 IN RELAZIONE ALLA GARA ATLETICO ALBA / COLLEATTERRATO, DISPUTATA IL 7/1/07 PER IL CAMPIONATO REGIONALE DI I CATEGORIA, GIORNE “D” (C.U. N° 38 dell’11/1/2007 COM. REG.ABRUZZO)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°41 del 01/02/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA SOCIETA’ ATLETICO ALBA AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE INFLITTA AL CALCIATORE GIACOMOZZI FABRIZIO ED AVVERSO L’INIBIZIONE ALL’ALLENATORE CONSORTI GINO FINO AL 7/2/2007 IN RELAZIONE ALLA GARA ATLETICO ALBA / COLLEATTERRATO, DISPUTATA IL 7/1/07 PER IL CAMPIONATO REGIONALE DI I CATEGORIA, GIORNE “D” (C.U. N° 38 dell’11/1/2007 COM. REG.ABRUZZO)
Con appello proposto in data 18/1/2007, la Società Atletico Alba ha impugnato i provvedimenti come sopra specificati chiedendone la riduzione.
Ha dedotto l’appellante l’eccessività delle sanzioni, poiché sia il calciatore che l’allenatore avrebbero protestato in maniera né smodata, né irriguardosa od offensiva, come, invece, riportato nel referto arbitrale.
Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è inammissibile, con conseguente preclusione del suo esame nel merito, quanto all’inibizione dell’allenatore Consorti Gino, stante il disposto dell’art. 41, comma 3, lett. b) C.G.S.; infondato e, quindi, non meritevole di accoglimento quanto alla squalifica del calciatore Giacomozzi Fabrizio, posto che l’arbitro della gara, in sede di supplemento di rapporto, ha confermato integralmente gli originari riferimenti.
La versione dei fatti fornita dalla società appellante non trova, perciò, alcun riscontro negli atti ufficiali. La sanzione inflitta al calciatore deve, invece, ritenersi senza dubbio congrua ed adeguata alla contestazione.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare così
DELIBERA
1) dichiara inammissibile l’appello in relazione all’inibizione dell’allenatore Consorti Gino;
2) respinge l’appello avverso la squalifica del calciatore Giacomozzi Fabrizio;
3) dispone incamerarsi la tassa versata.
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