COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°41 del 01/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DEL CALCIATORE FORNARO LUCA TESSERATO CON LA SOCIETA’ FONTANELLE, AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 30/6/2007 IN RELAZIONE ALLA GARA PIANO DELLA LENTE / FONTANELLE, DISPUTATA IL 7/1/07 PER IL CAMPIONATO REGIONALE DI I CATEGORIA, GIRONE “D” (C.U. N° 38 dell’11/1/2007 COM. REG. ABRUZZO)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°41 del 01/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DEL CALCIATORE FORNARO LUCA TESSERATO CON LA SOCIETA’ FONTANELLE, AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 30/6/2007 IN RELAZIONE ALLA GARA PIANO DELLA LENTE / FONTANELLE, DISPUTATA IL 7/1/07 PER IL CAMPIONATO REGIONALE DI I CATEGORIA, GIRONE “D” (C.U. N° 38 dell’11/1/2007 COM. REG. ABRUZZO) Con appello ritualmente proposto il calciatore Fornaro Luca ha impugnato il provvedimento sopra specificato, chiedendone la riduzione, adottato dal G.S. poiché, a seguito di espulsione di un compagno di squadra, entrava sul terreno di gioco dalla panchina protestando in maniera scomposta nei confronti del direttore di gara, bloccandolo e tenendogli i polsi immobilizzati; inoltre, alla notifica dell’espulsione, tentava di aggredire lo stesso direttore di gara, non riuscendo nell’intento perché trattenuto dai suoi stessi compagni e portato fuori dal recinto di gioco. Ha dedotto l’appellante la parziale non corrispondenza al vero tra quanto realmente accaduto e quanto riportato nel referto poiché, a suo dire, si sarebbe verificata soltanto la circostanza, peraltro pacificamente ammessa, di una protesta scomposta e vistosa nei confronti dell’arbitro a seguito di una sua decisione non condivisa, ma non quella di avere bloccato il direttore di gara trattenendolo per i polsi. L’arbitro, in sede di supplemento di rapporto, ha confermato gli originari riferimenti precisando, inoltre, che il calciatore Fornaro, alla notifica dell’espulsione, tentava di aggredirlo con una virulenza tale che gli stessi compagni di squadra riuscivano a trattenerlo a stento, subendo essi stessi energiche strattonate e spintoni. Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è infondato e non merita accoglimento. La versione dei fatti fornita dalla società appellante, anche alla luce dei chiarimenti forniti dal direttore di gara, non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali. Deve, per contro, essere sottolineato, che la sanzione inflitta appare congrua ed adeguata rispetto all’addebito contestato, da ritenersi sicuramente di non particolare tenuità. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello, disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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