COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°42 del 08/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ BRECCIAROLA AVVERSO L’ESITO DELLA GARA ATLETICO MANOPPELLO SCALO / BRECCIAROLA, DISPUTATA IL 17/01/2007 PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR. C.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°42 del 08/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ BRECCIAROLA AVVERSO L’ESITO DELLA GARA ATLETICO MANOPPELLO SCALO / BRECCIAROLA, DISPUTATA IL 17/01/2007 PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR. C. Con appello ritualmente proposto, la Società Brecciarola Calcio ha chiesto infliggersi la punizione sportiva della perdita della gara in danno della Società Atletico Manoppello Scalo per aver quest’ultima utilizzato i calciatori Mastrodicasa Francesco e Pecchia Stefano i quali non avevano titolo a parteciparvi “in conseguenza di provvedimenti emanati in precedenti incontri ufficiali” visto che nella gara Atletico Manoppello Scalo contro l’Aurora del 14/1/2007, “gli stessi venivano colpiti da provvedimento di espulsione emanato dal direttore di gara con la comune motivazione perché a fine gara ingiuriava l’arbitro” come indicato nel C.U. N. 39 del 18/01/2007 Com. Reg.le Abruzzo. Osserva la Commissione che il reclamo è infondato e non merita accoglimento. La posizione dei calciatori in questione, nella gara oggetto di reclamo, deve ritenersi regolare in quanto gli stessi, non sono stati espulsi nel corso della gara Atletico Manoppello Scalo - Aurora disputata il 14/1/2007 e sono stati, invece, considerati espulsi dopo la fine di detta gara con la conseguenza che non si è trattato di una espulsione diretta che avrebbe imposto alla società di appartenenza di non utilizzarli nella gara successiva in forza del principio dell’automatismo della sanzione. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere il reclamo disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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