COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°42 del 08/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ GIOIA LECCE CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. CON LA QUALE E’ STATA INFLITTA ALLA SOCIETA’ L’AMMENDA DI € 150,00 OLTRE L’OBBLIGO DI RISARCIMENTO DEI DANNI DOCUMENTATI, SE RICHIESTI, IN RELAZIONE ALLA GARA VILLA S. SEBASTIANO / GIOIA LECCE CALCIO, DISPUTATA IL 14/1/07 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. N° 39 del 18/1/2007 COM. REG. ABRUZZO)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°42 del 08/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ GIOIA LECCE CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. CON LA QUALE E’ STATA INFLITTA ALLA SOCIETA’ L’AMMENDA DI € 150,00 OLTRE L’OBBLIGO DI RISARCIMENTO DEI DANNI DOCUMENTATI, SE RICHIESTI, IN RELAZIONE ALLA GARA VILLA S. SEBASTIANO / GIOIA LECCE CALCIO, DISPUTATA IL 14/1/07 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. N° 39 del 18/1/2007 COM. REG. ABRUZZO) Con appello proposto in data 25/1/2007, la Società Gioia Lecce Calcio ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. per intemperanze dei propri tesserati che, a fine, gara, procuravano danni all’interno degli spogliatoi della società ospitante. Ha dedotto l’appellante che i propri tesserati non avrebbero potuto causare alcun danno ad una struttura già fatiscente ed in assenza di un preventivo soppralluogo. Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è inammissibile, con conseguente preclusione del suo esame nel merito. Occorre, infatti, preliminarmente rilevare che l’appello è sottoscritto dal Segretario della Società Gioia Lecce che non ha delega di rappresentanza della società, secondo quanto risulta dagli atti ufficiali in possesso del Comitato Regionale. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA dichiara l’appello inammissibile, disponendo incamerarsi la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it