COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°45 del 22/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ SAN MARCO CUPIDO AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE DAL G.S. (PERDITA DELLA GARA; SQUALIFICA DEI CALCIATORI: AMARETTI DAVIDE, VIOLA ALESSANDRO E CONTI LUIGI FINO AL 31/03/2007; ARIELLI VALENTINO FINO AL 30/06/2007; E INIBIZIONE ALL’ALLENATORE PALLADINETTI MARCO FINO AL 21/02/2007) IN RELAZIONE ALLA GARA CALCIO S. PAOLO / SAN MARCO CUPIDO, DISPUTATA IL 20/1/07 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA (C.U. N° 40 del 25/01/2007 COM. REG.LE ABRUZZO)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°45 del 22/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ SAN MARCO CUPIDO AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE DAL G.S. (PERDITA DELLA GARA; SQUALIFICA DEI CALCIATORI: AMARETTI DAVIDE, VIOLA ALESSANDRO E CONTI LUIGI FINO AL 31/03/2007; ARIELLI VALENTINO FINO AL 30/06/2007; E INIBIZIONE ALL’ALLENATORE PALLADINETTI MARCO FINO AL 21/02/2007) IN RELAZIONE ALLA GARA CALCIO S. PAOLO / SAN MARCO CUPIDO, DISPUTATA IL 20/1/07 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA (C.U. N° 40 del 25/01/2007 COM. REG.LE ABRUZZO) Con appello ritualmente proposto, la Società San Marco Cupido ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, adottati dal G.S. a seguito di una rissa che sarebbe avvenuta al 43° del 2° tempo a causa di un gesto di violenza che avrebbe commesso il calciatore Arielli Valentino in danno di un calciatore della Società Calcio S. Paolo, con addebito delle maggiori responsabilità a carico della Società San Marco i cui tesserati avrebbero causato la sospensione della gara mentre quelli della Società Calcio S. Paolo avrebbero preso parte solo successivamente a detta rissa, cercando di difendersi dalle aggressioni. Ha dedotto l’appellante che quanto riferito dall’arbitro non rispondeva ai fatti realmente accaduti visto che l’Arielli non avrebbe colpito con un pugno al torace un avversario in quanto si trovava a terra già colpito da quattro o cinque calciatori del Calcio S. Paolo con calci alla schiena che gli avrebbero procurato lesioni come da certificazione medica allegata. In ogni caso, non vi sarebbe stata una rissa in quanto il fatto di violenza avrebbe riguardato esclusivamente l’Arielli ed il portiere della Società Calcio S. Paolo Coccia Roberto per cui il provvedimento della perdita della gara in danno della stessa appellante non avrebbe avuto giustificazioni. Ha pertanto concluso per la conferma del risultato conseguito sul campo o, in subordine, per la ripetizione della partita nonché per l’annullamento delle squalifiche inflitte ai calciatori Amaretti, Viola e Conti e per la riduzione delle sanzioni a carico dell’Arielli e del Palladinetti. La società controinteressata ha fatto pervenire deduzioni chiedendo la conferma dei provvedimenti impugnati. L’arbitro della gara, in sede di supplemento, ha precisato che, pur essendosi generata una rissa a causa del gesto compiuto per reazione dal calciatore Arielli in danno del calciatore Cesarini, a tale rissa hanno poi partecipato attivamente diversi altri calciatori dell’una e dell’altra squadra così che altro non aveva potuto fare se non sospendere la gara stessa. Lo stesso arbitro, peraltro, ha confermato che i calciatori e l’allenatore colpiti da sanzioni si erano resi effettivamente responsabili dei comportamenti loro ascritti e di averli riconosciuti con estrema certezza. Osserva preliminarmente la Commissione Disciplinare che la sanzione relativa all’allenatore Palladinetti Marco non è impugnabile a norma dell’art. 41 C.G.S. e sul punto, pertanto, l’appello deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce, peraltro, delle precisazioni fornite dal direttore di gara, ritiene la Commissione che debba essere disposta la sanzione della perdita della gara in danno di entrambe le società, in quanto non può ritenersi che, nella fattispecie, i calciatori della Società Calcio S. Paolo abbiano “preso parte successivamente alla rissa, cercando di difendersi dalle aggressioni”, visto che è risultato che gli stessi hanno in effetti partecipato attivamente alla rissa stessa e che non si siano limitati a difendersi dalle aggressioni subite. Dal momento, quindi, che la sospensione della gara deve essere fatta risalire al comportamento tenuto dai tesserati di entrambe le società, deve concludersi che appare giustificato disporre la sanzione della perdita della gara in loro danno. Quanto, invece, alle altre sanzioni impugnate, ritiene la Commissione che le stesse siano congrue ed adeguate al comportamento tenuto dai singoli tesserati, così come descritto e ribadito dal direttore di gara i cui riferimenti devono essere considerati fonte di prova privilegiata rispetto alla versione dei fatti fornita dalla società appellante. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di infliggere la sanzione della perdita della gara in danno di entrambe le società, dichiarando inammissibile l’appello in ordine alla sanzione della inibizione inflitta all’allenatore Palladinetti Marco, confermando nel resto gli impugnati provvedimenti. Dispone incamerarsi la tassa versata.
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