COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°47 del 01/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DEL DIRIGENTE CARLINFANTE DOMENICO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 21/03/2007, INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA FONTANELLE / ATLETICO ALBA, DISPUTATA IL 17/02/2007 PER IL CAMPIONATO REG.LE DI I CATEGORIA (C.U. N° 45 DEL 22/02/2007, COM. REG. ABRUZZO)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°47 del 01/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DEL DIRIGENTE CARLINFANTE DOMENICO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 21/03/2007, INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA FONTANELLE / ATLETICO ALBA, DISPUTATA IL 17/02/2007 PER IL CAMPIONATO REG.LE DI I CATEGORIA (C.U. N° 45 DEL 22/02/2007, COM. REG. ABRUZZO) Con appello proposto a mezzo del servizio postale il Sig. Carlinfante Domenico, dirigente della Società Atletico Alba, ha impugnato il provvedimento come sopra indicato, adottato dal G.S. per aver chiesto all’arbitro a fine gara di ammonire alcuni suoi calciatori in luogo di altri già ammoniti ed al suo rifiuto per averlo criticato ed offeso, chiedendo la riduzione. Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione in quanto si sarebbe limitato a criticare l’operato del direttore di gara senza offenderlo e senza avanzare pretese illegittime. Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 41, punto 3, C.G.S.. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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