COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°50 del 08/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DEL CALCIATORE PELOSI ANGELO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31/12/2007 INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA S. PIO / SAN GIACOMO CALCIO, DISPUTATA L’11/02/07 PER IL CAMPIONATO REGIONALE DI II CATEGORIA (C.U. N° 43 DEL 15/02/2007 COM. REG. LE ABRUZZO)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°50 del 08/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DEL CALCIATORE PELOSI ANGELO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31/12/2007 INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA S. PIO / SAN GIACOMO CALCIO, DISPUTATA L’11/02/07 PER IL CAMPIONATO REGIONALE DI II CATEGORIA (C.U. N° 43 DEL 15/02/2007 COM. REG. LE ABRUZZO) Con appello ritualmente proposto il calciatore Pelosi Angelo, tesserato per la Società San Giacomo Calcio ha impugnato il provvedimento come sopra indicato, adottato dal G.S. poiché, dopo essere stato ammonito offendeva e minacciava l’arbitro, sollevando con il piede una grossa manciata di terra lanciandogliela in faccia e reiterando ingiurie e minacce alla vista del cartellino rosso. Ha dedotto l’appellante di aver calciato il terreno di gioco, peraltro reso fangoso dalla pioggia, in segno di stizza per un provvedimento adottato nei propri confronti dal direttore di gara al quale, quindi, non era indirizzato il gesto porgendo, in ogni caso, le proprie scuse per l’accaduto. L’arbitro della gara, in sede di supplememnto di rapporto, ha precisato che, in effetti, il calcio su una zolla fangosa è stato conseguente ad una ammonizione che il Pelosi riteneva ingiusta. Osserva la Commissione Disciplinare che, anche alla luce delle precisazioni fornite dal direttore di gara la sanzione inflitta può essere lievemente ridotta, non apparendo, con evidente certezza, l’intenzione del calciatore di compiere atti di violenza in danno dello stesso, mentre risultano acclarati i comportamenti ingiuriosi e di minaccia tenuti dall’appellante in occasione dei fatti contestati. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Pelosi Angelo fino al 30.9.07. Dispone la restituzione della tassa versata.
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