COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°50 del 08/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ CAPESTRANO AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DAL GIUDICE SPORTIVO (SQUALIFICA AL CALCIATORE FORCUCCI ANDREA FINO AL 17/02/2011) IN RELAZIONE ALLA GARA CAPESTRANO / SETT. GIOVANILE ZA’ MARIOLA, DISPUTATA IL 17/02/07 PER IL CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE (C.U. N° 27 del 22/2/2007 COM. PROV.LE PESCARA).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°50 del 08/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ CAPESTRANO AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DAL GIUDICE SPORTIVO (SQUALIFICA AL CALCIATORE FORCUCCI ANDREA FINO AL 17/02/2011) IN RELAZIONE ALLA GARA CAPESTRANO / SETT. GIOVANILE ZA’ MARIOLA, DISPUTATA IL 17/02/07 PER IL CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE (C.U. N° 27 del 22/2/2007 COM. PROV.LE PESCARA). Con appello proposto in data 01/3/2007, la Società Capestrano ha impugnato il provvedimento sopra specificato, adottato dal G.S. poiché il calciatore Forcucci Andrea espulso per comportamento irriguardoso verso l’arbitro, a fine gara, si avvicinava al direttore di gara e lo colpiva con uno schiaffo al volto. Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è inammissibile in quanto privo della necessaria sottoscrizione e della relativa motivazione. Per il motivo che precede, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello, disponendo incamerarsi la tassa versata
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