COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°50 del 08/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ SANTA FILOMENA PER POSIZIONE IRREGOLARE DEI CALCIATORI DE VIRGILIO IVAN E LUCIANI GIANLUCA IN RELAZIONE ALLA GARA REAL RIPA / SANTA FILOMENA DISPUTATA IL 24/02/07 PER IL CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE D Gir. B, COM. PROV.LE CHIETI.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°50 del 08/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ SANTA FILOMENA PER POSIZIONE IRREGOLARE DEI CALCIATORI DE VIRGILIO IVAN E LUCIANI GIANLUCA IN RELAZIONE ALLA GARA REAL RIPA / SANTA FILOMENA DISPUTATA IL 24/02/07 PER IL CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE D Gir. B, COM. PROV.LE CHIETI. Con reclamo ritualmente proposto, la Società Santa Filomena ha chiesto infliggersi la punizione sportiva della perdita della gara in danno della Società Real Ripa per avere quest’ultima consegnato al Direttore di Gara documenti scaduti relativamente ai calciatori De Virgilio Ivan e Luciani Gianluca. Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è inammissibile in quanto privo della necessaria sottoscrizione. Per il motivo che precede, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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