COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°52 del 15/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ FARESINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30/04/2007, INFLITTA AL CALCIATORE MAMMARELLA MASSIMO DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA FARESINA / TORINO DI SANGRO, DISPUTATA L’11/02/2007 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA (C.U. N° 43 DEL 15/02/2007, COM. REG. ABRUZZO)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°52 del 15/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ FARESINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30/04/2007, INFLITTA AL CALCIATORE MAMMARELLA MASSIMO DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA FARESINA / TORINO DI SANGRO, DISPUTATA L’11/02/2007 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA (C.U. N° 43 DEL 15/02/2007, COM. REG. ABRUZZO) Con appello ritualmente proposto la Società Faresina ha impugnato il provvedimento come sopra indicato, adottato dal G.S. per aver il calciatore Mammarella Massimo afferrato l’arbitro per la maglia spingendolo verso di lui nel momento in cui lo stesso direttore di gara gli mostrava il cartellino rosso a seguito di espulsione per doppia ammonizione, chiedendo la riduzione. Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione in quanto il Mammarella si sarebbe limitato a chiedere delucidazioni sull’accaduto senza intenzione di arrecare danni all’arbitro. In sede di supplemento quest’ultimo ha confermato gli originari riferimenti specificando le modalità con le quali si era svolta l’azione del calciatore, il quale dopo aver tirato la maglia dell’arbitro per circa dieci secondi, continuava a protestare. Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello deve essere respinto in quanto la sanzione inflitta appare congrua ed adeguata al comportamento del calciatore il quale avrebbe ben potuto chiedere educatamente spiegazioni al direttore di gara piuttosto che tirargli la maglia continuando a protestare dopo l’espulsione. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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