COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°52 del 15/03/2007 APPELLO DELLA SOCIETA’ BISENTI CALCIO AVVERSO LA DECISIONI DEL G.S. CON LE QUALI E’ STATA INFLITTA ALLA SOCIETA’ L’AMMENDA DI € 300,00, AL CALCIATORE MALASCORTA ROBERTO LA SQUALIFICA FINO AL 31/12/2007 E L’ALLENATORE MASSIMI GIUSEPPE FINO AL 31/5/2007 IN RELAZIONE ALLA GARA BISENTI CALCIO / VERLENGIA CALCIO, DISPUTATA L’11/2/07 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “E” (C.U. N° 43 DEL 15/02/07 COM. REG. ABRUZZO)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°52 del 15/03/2007
APPELLO DELLA SOCIETA’ BISENTI CALCIO AVVERSO LA DECISIONI DEL G.S. CON LE QUALI E’ STATA INFLITTA ALLA SOCIETA’ L’AMMENDA DI € 300,00, AL CALCIATORE MALASCORTA ROBERTO LA SQUALIFICA FINO AL 31/12/2007 E L’ALLENATORE MASSIMI GIUSEPPE FINO AL 31/5/2007 IN RELAZIONE ALLA GARA BISENTI CALCIO / VERLENGIA CALCIO, DISPUTATA L’11/2/07 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “E” (C.U. N° 43 DEL 15/02/07 COM. REG. ABRUZZO)
Con appello ritualmente proposto, la Società Bisenti Calcio ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, adottati dal G.S. quanto all’ammenda per gravi intemperanze dei propri sostenitori e tesserati nei confronti dell’arbitro durante ed a fine gara; quanto alla squalifica del calciatore Malascorta, perché in seguito alla decisone dell’arbitro, correva verso di lui con fare minaccioso, lo spintonava e lo insultava pesantemente minacciandolo, infine tirava un calcio al secchio della spazzatura situato fuori lo spogliatoio dell’arbitro; quanto, infine, alla squalifica dell’allenatore Massimi, perché a fine gara con fare minaccioso insultava l’arbitro reiteratamente, e mentre raggiungeva lo spogliatoio cercava di ostacolarlo ed una volta entrato, lo stesso entrava, senza bussare, nello spogliatoio del direttore di gara continuando ad insultarlo, dopo vari inviti ad uscire abbandonava lo spogliatoio sbattendo la porta che colpiva con un forte pugno.
Ha dedotto l’appellante che le circostanze addotte a sostegno della sanzione dell’ammenda non corrisponderebbero al vero; che il calciatore Malascorta si sarebbe limitato a protestare nei confronti del direttore di gara, senza dirigersi verso lo stesso con fare minaccioso, spintonandolo ed insultandolo come risulta nella motivazione dell’impugnato provvedimento e che l’allenatore Massimi avrebbe chiesto solo spiegazioni all’arbitro su un fallo da ultimo uomo, dopo avere raggiunto gli spogliatoi a fine gara ed avere bussato alla porta.
L’arbitro della gara, in sede di supplemento di rapporto, ha confermato gli originari riferimenti solo in relazione alle intemperanze nei propri confronti da parte di sostenitori e tesserati della società appellante, mentre ha lievemente ridimensionato i comportamenti tenuti dal calciatore e dall’allenatore.
Il primo, infatti, si è limitato ad una protesta sicuramente accesa e colorita, ma non sfociata in alcun atto di violenza; al secondo, invece, non può essere addebitato l’episodio del pugno sulla porta dello spogliatoio, atteso che l’arbitro ha precisato di non avere potuto identificare l’autore di tale gesto.
Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è parzialmente fondato.
Mentre la sanzione dell’ammenda deve essere confermata, poiché i fatti contestati sono ribaditi dallo stesso arbitro in sede di supplemento di rapporto, le squalifiche inflitte al calciatore Malascorta e all’allenatore Massimi possono essere lievemente ridotte, tenuto conto che, come risulta dal rapporto arbitrale, i due si sarebbero limitati a protestare e a chiedere spiegazioni su alcune decisioni del direttore di gara non condivise.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare così
DELIBERA
di ridurre la sanzione della squalifica al calciatore Malascorta Roberto fino al 31/7/2007 e quella all’allenatore Massimi Giuseppe fino al 31/3/07, confermando per il resto l’impugnato provvedimento. Dispone, infine, accreditarsi la tassa di reclamo, ove addebitata.
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