COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 04/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2 RECLAMO DELLA SOCIETA’ AVIGLIANO CALCIO AVVERSO SQUALIFICA PER TRE GARE DEL CALCIATORE VACCARO MARIANO ESPULSO NELLA GARA DEL 24.09.2006 TRA L’AVIGLIANO CALCIO ED IL FERRANDINA.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 04/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2 RECLAMO DELLA SOCIETA’ AVIGLIANO CALCIO AVVERSO SQUALIFICA PER TRE GARE DEL CALCIATORE VACCARO MARIANO ESPULSO NELLA GARA DEL 24.09.2006 TRA L’AVIGLIANO CALCIO ED IL FERRANDINA. Letto il ricorso ritualmente proposto dalla società AVIGLIANO CALCIO avverso squalifica inflitta dal GS al tesserato VACCARO MARIANO e pubblicata sul CU n. 18 del 27.09.2006; Letti gli atti ufficiali di gara; Considerato che dalla lettura del rapporto di gara emerge una condotta gravemente antisportiva del calciatore Vaccaro ai danni di un avversario, consistita nell’impedire allo stesso di proporre un’importante azione di attacco in contropiede; Rilevato che detta condotta è descritta dal DG come perisolosa ma non violenta; Visto l’art.14, comma 2/bis lettera a del CGS, P.Q.M. - in parziale accoglimento del proposto reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore VACCARO MARIANO a 2(due) giornate; - dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata.
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