COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 11/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare 6.1 RECLAMO DELLA SOCIETA’ FORZA MATERA AVVERSO SQUALIFICA ALLENATORE STASOLLA FRANCESCO FINO AL 23.10.2006, COME DA CU N.18 DEL 27.09.2006.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 11/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare 6.1 RECLAMO DELLA SOCIETA’ FORZA MATERA AVVERSO SQUALIFICA ALLENATORE STASOLLA FRANCESCO FINO AL 23.10.2006, COME DA CU N.18 DEL 27.09.2006. Letto il ricorso ritualmente proposto dalla società FORZA MATERA avverso la squalifica inflitta dal GS all’allenatore della squadra STASOLLA FRANCESCO per il comportamento tenuto dallo stesso nella gara del 24.09.2006 tra la Murese 2000 ed il Forza Matera; Rilevato che l’art.41 – comma 3 lettera b – del CGS dispone che non sono impugnabili in alcuna sede e sono immediatamente esecutivi alcuni provvedimenti disciplinari, tra i quali anche la inibizione per dirigenti ovvero la squalifica per tecnici e massaggiatori fino ad un mese; Preso atto che la squalifica inflitta al signor Stasolla dal GS fino al 23.10.2006, pubblicata sul CU n. 18 del 27.09.2006, non è superiore al mese; P.Q.M. - dichiara inammissibile il proposto reclamo; - dispone l’incameramento della tassa reclamo, se versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it