COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 20/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare 6.1 RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. ROTONDELLA AVVERSO SQUALIFICHE DEI CALCIATORI SALERNO ANTONIO (5 GARE) E IANNUZZI NICOLA (3 GARE), NONCHE’ ALLENATORE MARTINO ANTONIO FINO AL 24.10.2006, COME RIPORTATO SUL CU N.21 DEL 4.10.2006.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 20/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare 6.1 RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. ROTONDELLA AVVERSO SQUALIFICHE DEI CALCIATORI SALERNO ANTONIO (5 GARE) E IANNUZZI NICOLA (3 GARE), NONCHE’ ALLENATORE MARTINO ANTONIO FINO AL 24.10.2006, COME RIPORTATO SUL CU N.21 DEL 4.10.2006. Letto il reclamo ritualmente proposto dalla società POL. ROTONDELLA avverso le squalifiche inflitte da GS e pubblicate sul CU n. 21 del 4-10-2006, per n. 5 gare al calciatore SALERNO ANTONIO, per 3 gare al calciatore IANNUZZI NCOLA e fino al 24.10.2006 all’allenatore MARTINO ANTONIO; Letti gli atti ufficiali di gara; Preso atto che nel rapporto di gara il D.G., nel descrivere la condotta posta in essere dal calciatore SALERNO ANTONIO, evidenzia come lo stesso “protestava in maniera eccessiva, appoggiando le mani sul mio petto più volte in maniera non violenta”, descrizione che permette di qualificare tale condotta come sicuramente irriguardosa ed ingiuriosa ai danni dell’arbitro, ma non violenta; Rilevato altresì, in riferimento alla condotta del calciatore IANNUZZI NICOLA, che la stessa possa configurarsi come condotta irriguardosa ai danni del D.G. e, pertanto, adeguatamente sanzionata dal G.S.; Considerato, per quanto attiene la squalifica inflitta all’allenatore MARTINO ANTONIO, che easa non è impugnabile ai sensi dell’art. 41, comma 3/b, del CGS perché non superiore al mese; P.Q.M. - in parziale accoglimento del proposto reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore SALERNO ANTONIO a 3(tre) giornate di gara; - conferma la squalifica di 3(tre) gare inflitta dal GS al giocatore IANNUZZI NICOLA; - dichiara inammissibile il ricorso presentato per l’allenatore MARTINO ANTONIO, ai sensi del citato art. 41; - dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata.
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