COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 20/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2 RECLAMO DELLA SOCIETA’ ACCETTURA G. COLUCCI PER POSIZIONE IRREGOLARE DEI CALCIATORI LAVECCHIA FRANCESCO E VICINO PIETRO SCHIERATI DAL CORLETO NELLA GARA DISPUTATA CONTRO L’ACCETTURA G. COLUCCI L’8.10.2006.
COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 27 del 20/10/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
6.2 RECLAMO DELLA SOCIETA’ ACCETTURA G. COLUCCI PER POSIZIONE IRREGOLARE DEI CALCIATORI LAVECCHIA FRANCESCO E VICINO PIETRO SCHIERATI DAL CORLETO NELLA GARA DISPUTATA CONTRO L’ACCETTURA G. COLUCCI L’8.10.2006.
Letto il ricorso ritualmente proposto dalla società ACCETTURA G. COLUCCI per la posizione irregolare dei calciatori LAVECCHIA FRANCESCO e VICINO PIETRO dell’AS CORLETO, schierati nella gara dell’8-10.2006 tra il Corleto e l’Accettura G. Colucci, valevole per il campionato di calcio 2006-2007 di seconda categoria;
Preso atto che la società AS Corleto, controinteressata, non ha fatto pervenire memorie e/o scritti difensivi;
Letti gli atti ufficiali di gara;
Considerato che con CU n. 75 del 27.04.2006 il GS, relativamente all’ultima giornata di campionato della stagione 2005-2006, infliggeva ai calciatori Lavecchia Tommaso e Vicino Pietro della società Corleto, rispettivamente due ed una giornata di squalifica;
Rilevato che i suddetti giocatori sono stati utilizzati nella gara disputata l’8-10-2006 tra il Corleto e l’Accettura G. Colucci (prima giornata del campionato 2006-07) in posizione irregolare per non aver scontato la squalifica inflitta dal GS, come in precedenza descritta;
P.Q.M.
- infligge alla società AS CORLETO la perdita della gara con il seguente punteggio. AS CORLETO – ACCETTURA G. COLUCCI 0-3;
- infligge ai calciatori Lavecchia Francesco e Vicino Pietro 1(una) ulteriore giornata di squalifica;
- dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata.
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