COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 25/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare 6.1 RECLAMO DELLA SOCIETA’ MURESE 2000 AURORA AVVERSO SQUALIFICA CALCIATORE NARDIELLO PASQUALE FINO AL 14.11.2006 PUBBLICATA SUL CU N. 23 DEL 11.10.2006.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 25/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare 6.1 RECLAMO DELLA SOCIETA’ MURESE 2000 AURORA AVVERSO SQUALIFICA CALCIATORE NARDIELLO PASQUALE FINO AL 14.11.2006 PUBBLICATA SUL CU N. 23 DEL 11.10.2006. Letto il ricorso ritualmente proposto dalla società MURESE 2000 AURORA avverso la squalifica inflitta dal GS al calciatore NARDIELLO PASQUALE fino al 14.11.2006 e pubblicata sul CU n. 23 dell’ 11.10.2006; Letti gli atti ufficiali di gara; Considerato che dal referto arbitrale e dal rapporto dell’AA n.2 emerge una condotta violenta del suindicato calciatore che, dopo aver colpito un avversario con una testata, nell’allontanarsi dal terreno di giuoco colpiva un altro giocatore con due pugni, reiterando a fine gara tale condotta antisportiva; Rilevato che le argomentazioni difensive della società reclamante non trovano riscontro alcuno negli atti ufficiali di gara da cui emerga una condotta reiterata di particolare gravità del calciatore Nardiello; Ritenuta congrua la sanzione inflitta allo stesso dal G.S. alla luce dell’art.14, comma 2bis, lettera c, del CGS P.Q.M. - rigetta il proposto reclamo; - dispone l’incameramento della tassa reclamo, se versata.
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