COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 25/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2 RECLAMO DELLA SOCIETA’ LIBERTAS MONTESCAGLIOSO AVVERSO SQUALIFICA CALCIATORE SANTOCHIRICO MICHELE PER 5 GARE PUBBLICATA SUL CU N. 26 DEL 18.10.2006.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 25/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2 RECLAMO DELLA SOCIETA’ LIBERTAS MONTESCAGLIOSO AVVERSO SQUALIFICA CALCIATORE SANTOCHIRICO MICHELE PER 5 GARE PUBBLICATA SUL CU N. 26 DEL 18.10.2006. Letto il reclamo ritualmente proposto dalla società LIBERTAS MONTESCAGLIOSO avverso la squalifica del calciatore SANTOCHIRICO MICHELE per 5 giornate, come da CU n. 26 del 18.10.2006; Letti gli atti ufficiali di gara; Considerato che dal referto arbitrale emerge chiaramente una condotta violenta del suindicato calciatore che colpiva volontariamente e violentemente un avversario al volto tanto da provocargli perdita di sangue dal naso con intenso dolore; Rilevato che le argomentazioni difensive della società reclamante non trovano riscontro alcuno negli atti ufficiali di gara da cui emerge una condotta violenta di particolare gravità del Santochirico; Ritenuta congrua la sanzione inflitta allo stesso dal G.S. alla luce dell’art.14, comma 2bis, lettera c, del CGS; P.Q.M. - rigetta il proposto reclamo; - dispone l’incameramento della tassa reclamo, se versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it