COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 01/12/2006 Decisione della Commissione Disciplinare 6.1 RECLAMO DELLA SOCIETA’ US BALVANO AVVERSO INIBIZIONE DIRIGENTI TURTURIELLO ANTONIO E TETA SALVATORE, SQUALIFICHE CALCIATORI BAGNULO DONATO E SANGIACOMO DONATELLO, CU N. 38 DELL’ 8.11.2006.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 01/12/2006 Decisione della Commissione Disciplinare 6.1 RECLAMO DELLA SOCIETA’ US BALVANO AVVERSO INIBIZIONE DIRIGENTI TURTURIELLO ANTONIO E TETA SALVATORE, SQUALIFICHE CALCIATORI BAGNULO DONATO E SANGIACOMO DONATELLO, CU N. 38 DELL’ 8.11.2006. Letto il reclamo ritualmente proposto dalla società BALVANO avverso le inibizioni dei dirigenti Turturiello Antonio (fino al 31.12.2008) e Teta Salvatore (fino al 30.06.2007) e le squalifiche dei calciatori Bagnulo Donato (fino al 30.09.2009) e Sangiacomo Donatello (per 5 gare), pubblicate sul CU n. 38 dell’8.11.2006; Ascoltata la società reclamante che ne ha fatto rituale richiesta nonché il D.G. ed entrambi gli AA.; Letti gli atti ufficiali di gara; Accertata la responsabilità in ordine ai fatti ascritti dei dirigenti Turturiello Antonio e Teta Salvatore, i quali ponevano in essere un comportamento antisportivo, irriguardoso e violento ai danni del D.G., consistiti, per quanto riguarda il Turturiello, nell’entrare in campo senza autorizzazione e colpire l’arbitro con un calcio al braccio, rivolgendogli frasi minacciose ed offensive, concludendo il suo comportamento con sputi sul viso dello stesso arbitro; per quanto riguarda il Teta, entrato in campo senza autorizzazione, minacciava il D.G., tentando di bloccare il suo braccio ed, infine, attingendolo con una serie si sputi; Considerato, inoltre, che dall’istruttoria espletata è emerso che il calciatore Bagnulo Donato assumeva un comportamento violento ai danni del D.G. consistito nel colpire lo stesso con la fronte e nel profferire al suo indirizzo frasi offensive ed irriguardose; Rilevato che tale grave atto di violenza non è stato confermato dai due AA i quali, entrambi, dichiaravano di non ricordare l’episodio; Ritenuta, a seguito dell’intera istruttoria, provata la condotta violenta del calciatore Bagnulo Donato ai danni del D.G., anche se la stessa non ha comportato per lo stesso nessun problema di natura fisica tale da far sospendere, seppur momentaneamente, la gara; Evidenziato, in merito alla condotta posta in essere dal Sangiacomo Donatello, che le argomentazioni della reclamante non trovano riscontro negli atti ufficiali e nelle disposte audizioni, anche se in detta sede sono emerse alcune contraddizioni relative agli episodi accaduti a fine partita, laddove il D.G. nel proprio supplemento riferisce di essere stato attinto con sputi, insieme agli Assistenti, che, al contrario, non hanno confermato tale evento, precisando di essere entrati per prima negli spogliatoi; P.Q.M. - rigetta il reclamo avverso le inibizioni a carico dei dirigenti Turturiello Antonio e Teta Salvatore, confermando per essi le sanzioni inflitte dal G.S. nel CU n.38 dell’8.11.2006; - accoglie parzialmente il reclamo per il calciatore Bagnulo Donato, riducendo la squalifica inflitta fino al 30.06.2008; - accoglie parzialmente il reclamo per il calciatore Sangiacomo Donatello, riducendo la squalifica inflitta a 4(quattro) giornate di gara; - dispone la restituzione della tassa reclamo se versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it