COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 02/12/2006 Decisione della Commissione Disciplinare 6.2 RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATELLA MONTICCHIO AVVERSO SQUALIFICA CALCIATORE CASELLE ANTONIO PER 3 GARE, CU N. 45 DEL 22.11.2006.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 02/12/2006 Decisione della Commissione Disciplinare 6.2 RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATELLA MONTICCHIO AVVERSO SQUALIFICA CALCIATORE CASELLE ANTONIO PER 3 GARE, CU N. 45 DEL 22.11.2006. Letto il reclamo ritualmente proposto dalla società ATELLA MONTICCHIO avverso la squalifica per 3 gare inflitta dal GS al calciatore CASELLE Antonio, come da CU n. 45 del 22-11-2006; Letti gli atti ufficiali di gara; Considerata la condotta violenta posta in essere dal Caselle con contestuale violazione dell’art.14, comma 2bis, lettera b del CGS; Ritenuto che il GS ha correttamente applicato le disposizioni di cui sopra e che ha già preso in esame la scriminante della legittima difesa invocata dalla reclamante, infliggendo al calciatore la squalifica minima prevista dal CGS; P.Q.M. - rigetta il ricorso proposto dalla società ATELLA MONTICCHIO, confermando la squalifica per 3(tre) giornate del giocatore Caselle Antonio; - dispone l’incameramento della tassa reclamo, se versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it