COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 17/01/2007 Decisione della Commissione Disciplinare 6.1 RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPORTING MONTALBANO AVVERSO LA SQUALIFICA INFLITTA ALL’ALLENATORE ARMENTO MARIO PUBBLICATA SUL CU N.55 DEL 28.12.2006.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 17/01/2007 Decisione della Commissione Disciplinare 6.1 RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPORTING MONTALBANO AVVERSO LA SQUALIFICA INFLITTA ALL’ALLENATORE ARMENTO MARIO PUBBLICATA SUL CU N.55 DEL 28.12.2006. Letto il reclamo proposto dalla società SPORTING MONTALBANO avverso la squalifica fino al 30.01.2007 dell’allenatore Armento Mario, pubblicata sul CU n. 55 del 20.12.2006; Ascoltata la società reclamante che ne ha fatto rituale richiesta; Letti gli atti ufficiali di gara; Considerato che dal supplemento di rapporto della gara emerge un comportamento unicamente irriguardoso nei confronti del D.G. da parte del signor Armento Mario, consistito nell’entrare in campo per contestare una decisione arbitrale; Evidenziato che la condotta posta in essere dal predetto allenatore appare essere stata eccessivamente sanzionata dal G.S., tenuto conto lo stesso Armento non reiterava tale suo comportamento ed abbandonava il campo senza ulteriori proteste; Visto l’art. 14, 2/bis, lettera 2, del CGS; P.Q.M. - in parziale accoglimento del proposto reclamo, riduce la squalifica inflitta al signor Armento Mario fino al 20.01.2007; - dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata.
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