COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 67 del 31/01/2007 Decisione della Commissione Disciplinare 6.2 RECLAMO DELLA SOCIETA’ AZZURRA TRICARICO AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE CIANCIOTTA ANGELO PER 3 GARE, COME DA CU N.62 DEL 19.1.2007.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 67 del 31/01/2007 Decisione della Commissione Disciplinare 6.2 RECLAMO DELLA SOCIETA’ AZZURRA TRICARICO AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE CIANCIOTTA ANGELO PER 3 GARE, COME DA CU N.62 DEL 19.1.2007. Letto il reclamo ritualmente proposto dalla società AZZURRA TRICARICO avverso la squalifica per 3 gare del calciatore CIANCIOTTA ANGELO, pubblicata sul CU n. 62 del 19.1.2007 e non sul CU n. 63 del 20.1.2007, come erroneamente indicato nel reclamo; Letti gli atti ufficiali di gara; Considerato che la condotta violenta posta in essere dal citato calciatore Cianciotta Angelo nei confronti del D.G. integra la fattispecie di cui all’art14, 2/bis, lettera b, del CGS; P.Q.M. - respinge il reclamo proposto, confermando la squalifica del 3(tre) gare inflitta dal G.S., come riportata sul CU n.62 del 19.1.2007; - dispone l’incameramento della tassa reclamo, se versata.
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