COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 67 del 31/01/2007 Decisione della Commissione Disciplinare 6.3 RECLAMO DELLA SOCIETA’ CAS RUVO GIOVANILE AVVERSO PROVVEDIMENTI ASSUNTI DAL GS RIPORTATI SUL CU N.59 DEL 10.1.2007 IN MERITO ALLA GARA WALTER ZENGA SAN FELE – CAS RUVO GIOVANILE DEL 7.1.2007.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 67 del 31/01/2007 Decisione della Commissione Disciplinare 6.3 RECLAMO DELLA SOCIETA’ CAS RUVO GIOVANILE AVVERSO PROVVEDIMENTI ASSUNTI DAL GS RIPORTATI SUL CU N.59 DEL 10.1.2007 IN MERITO ALLA GARA WALTER ZENGA SAN FELE – CAS RUVO GIOVANILE DEL 7.1.2007. Letto il reclamo ritualmente proposto dalla società CAS RUVO GIOVANILE avverso i provvedimenti assunti dal GS e riportati sul CU n. 59 del 10.1.2007; Letti gli atti ufficiali di gara; Ascoltata la società reclamante che ne ha fatto rituale richiesta; Evidenziato che le argomentazioni addotte non hanno trovato riscontro nella disposta audizione dell’arbitro, dalla quale sono emersi comportamenti violenti, ingiuriosi ed irriguardosi ai danni dello stesso D.G. da parte dei tesserati della società Cas Ruvo Giovanile colpiti da squalifica; Ritenuto, altresì, sulla base degli elementi emersi dall’espletata istruttoria che le squalifiche inflitte ai calciatori PIZZULLO MICHELANGELO (5 gare), RICIGLIANO NICOLA (5 gare), DELLI GATTI FRANCO (6 gare) E GIANNINI RAFFAELE (4 gare) sono congrue in relazione ai fatti così come verificatisi; Accertato che, così come correttamente riferito dal D.G., entrambe le tifoserie occupavano la medesima tribuna senza essere tra loro divise e che, quindi, non è stato possibile identificare con certezza quale fosse la tifoserie della società reclamante; P.Q.M. - conferma le squalifiche inflitte ai calciatori PIZZULLO MICHELANGELO (5 gare), RICIGLIANO NICOLA (5 gare), DELLI GATTI FRANCO (6 gare) E GIANNINI RAFFAELE (4 gare); - in parziale accoglimento, annulla l’ammenda di euro 100.00 inflitta al Cas Ruvo; - dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata.
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