COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 71 del 09/02/2007 Decisione della Commissione Disciplinare 6.1 RICORSO DELLA SOCIETA’ MURESE 2000 AURORA AVVERSO LA SQUALIFICA INFLITTA DAL GS AL CALCIATORE FERRACANE FABIO PUBBLICATA SUL CU N.64 DEL 24.12.2006.
COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 71 del 09/02/2007
Decisione della Commissione Disciplinare
6.1 RICORSO DELLA SOCIETA’ MURESE 2000 AURORA AVVERSO LA SQUALIFICA INFLITTA DAL GS AL CALCIATORE FERRACANE FABIO PUBBLICATA SUL CU N.64 DEL 24.12.2006.
Letto il ricorso proposto dalla società MURESE 2000 AURORA avverso la squalifica di 3(tre) gare inflitta dal GS al calciatore FERRACANE FABIO e pubblicata sul CU n. 64 del 24.1.2007;
Letti gli atti ufficiali di gara;
Considerato che le argomentazioni della società reclamante non trovano riscontro nel rapporto arbitrale dal quale, al contrario, emerge che il calciatore Ferracane Fabio reagiva ad un fallo di un avversario, colpendolo con una gomitata al viso;
Visto l’articolo 14, 2bis, lettera b, del CGS che prevede la squalifica minima di 3(tre) gare in caso di condotta violenta ai danni di calciatori;
P.Q.M.
- respinge il predetto ricorso confermando le tre giornate di squalifica inflitte dal GS;
- dispone l’incameramento della tassa reclamo, se versata.
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