COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 73 del 14/02/2007 Decisione della Commissione Disciplinare 6.1 RICORSO DELLA SOCIETA’ ROTONDELLA AVVERSO LE SQUALIFICHE INFLITTE DAL GS AI CALCIATORI GALATI GAETANO E TRUPO ENRICO PUBBLICATE SUL CU N.67 DEL 31.01.2007.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 73 del 14/02/2007 Decisione della Commissione Disciplinare 6.1 RICORSO DELLA SOCIETA’ ROTONDELLA AVVERSO LE SQUALIFICHE INFLITTE DAL GS AI CALCIATORI GALATI GAETANO E TRUPO ENRICO PUBBLICATE SUL CU N.67 DEL 31.01.2007. Letto il reclamo ritualmente proposto dalla società ROTONDELLA avverso le squalifiche dei calciatori GALATI Gaetano e TRUPO Enrico come da CU n. 67 del 31.1.2007; Letti gli atti ufficiali di gara; Accertata la violenza posta in essere da calciatori del Salandra nei confronti dei calciatori e dirigenti del Rotondella, così come da referto arbitrale; Considerato che i comportamenti dei giocatori Galati e Trupo devono essere considerati nello stesso tempo sia violenti che come diretta conseguenza dell’aggressione subita da parte di calciatori del Salandra che con atti esageratamente violenti provocavano una rissa all’interno del rettangolo di gioco; Rilevato che la condotta di Galati e Trupo configura atto di violenza rientrante nella fattispecie di cui all’art. 14, 2bis, lettera b del CGS; P.Q.M. - in parziale accoglimento del reclamo, riduce ad entrambi i calciatori la squalifica inflitta a 3(tre) giornate; - dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata.
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