COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 84 del 07/03/2007 Decisione della Commissione Disciplinare 6.1 RICORSO DEL CALCIATORE TRANI ANTONIO DELLA SOCIETA’ ATLETICO LAINO AVVERSO SQUALIFICA FINO AL 17.12.2011 INFLITTA DAL G.S. E PUBBLICATA SUL CU N. 71 DEL 9.2.2007.
COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 84 del 07/03/2007
Decisione della Commissione Disciplinare
6.1 RICORSO DEL CALCIATORE TRANI ANTONIO DELLA SOCIETA’ ATLETICO LAINO AVVERSO SQUALIFICA FINO AL 17.12.2011 INFLITTA DAL G.S. E PUBBLICATA SUL CU N. 71 DEL 9.2.2007.
Letto il ricorso ritualmente proposto dal calciatore TRANI ANTONIO della società Atletico Laino avverso la squalifica fino 17.12.2011 inflitta dal G.S. e pubblicata sul CU n. 71 de3l 9.2.2007;
Letti gli atti ufficiali di gara;
Ascoltato il calciatore Trani Antonio che ne ha fatto rituale richiesta;
Rilevato che le argomentazioni difensive sostenute non trovano riscontro alcuno negli atti ufficiali di gara e nella allegata certificazione medica, dai quali, al contrario, emerge che il Trani colpiva il D.G. con un violento pugno alla nuca che lo faceva cadere a terra dove, poi, veniva nuovamente colpito con calci alla testa ed al torace che gli procuravano dolore e perdita di conoscenza;
Considerato che la sanzione inflitta dal G.S. è da ritenersi congrua sia in rapporto al descritto comportamento estremamente violento messo in atto dal suddetto calciatore, sia in considerazioni delle lesioni fisiche subite dal D.G.;
P.Q.M.
- respinge il ricorso confermando le decisioni del G.S., come pubblicate sul CU n. 71 del 9.2.2007;
- dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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