COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 86 del 14/03/2007 Decisione della Commissione Disciplinare 6.1 RICORSO DELLA SOCIETA’ US IRSINESE PER POSIZIONE IRREGOLARE TESSERATO MALITO MICHELE DELLA RUGGIERO DI LAURIA NELLA GARA DEL 21.2.2007.
COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 86 del 14/03/2007
Decisione della Commissione Disciplinare
6.1 RICORSO DELLA SOCIETA’ US IRSINESE PER POSIZIONE IRREGOLARE TESSERATO MALITO MICHELE DELLA RUGGIERO DI LAURIA NELLA GARA DEL 21.2.2007.
Letto il ricorso ritualmente proposto dalla società US IRSINESE in merito alla posizione irregolare del tesserato MALITO MICHELE della società Ruggiero di Lauria nella gara del 21.02.2007 tra la Ruggiero di Lauria e l’Irsinese;
Ascoltata la società reclamante che ne ha fatto rituale richiesta;
Lette le controdeduzioni della società Ruggiero di Lauria;
Premesso che a norma dell’art. 31 del Regolamento Settore Tecnico, il possesso della tessera di allenatore di base o allenatore di terza categoria non costituisce causa di preclusione al tesseramento quale calciatore e alla partecipazione a gara, consentendo detta normativa contemporaneamente l’attività di allenatore e calciatore unicamente presso la stessa società agli allenatori non professionisti;
Rilevato che, nel caso di specie, Malito Michele, tesserato come allenatore e giocatore dalla società Ruggiero di Lauria, riportava una squalifica come calciatore per recidività in ammonizione con CU n. 76 del 20.02.2007 e che lo stesso veniva inserito nella distinta della gara del 21.02.2007 come allenatore;
Considerato che per costante giurisprudenza della C.A.F. la presenza di un calciatore, che non abbia titolo a prendere parte alla gara, influisce sulla regolarità della stessa solo se egli vi partecipa agonisticamente, mentre la sua presenza passiva non ha nessun effetto, non avendo apportato alcun contributo allo svolgimento della competizione per cui anche l’indicazione sulla distinta, non seguita dalla utilizzazione della stesso, non ha alcuna incidenza ai fini della regolarità della partita (CAF CU.n. 25/c del 2 marzo 2000 app. Sport Club Rovellasca 1910);
Evidenziato che la semplice indicazione in distinta di un tesserato non può avere nessuna incidenza sia sotto il profilo oggettivo, ai fini della regolarità della gara, sia dal punto di vista soggettivo, con riguardo alla sua posizione, assumendo lo stesso una veste meramente passiva del tutto irrilevante per l’ordinamento sportivo;
Rilevato che gli artt. 12 e 17 del CGS invocati dalla ricorrente si riferiscono solo ed esclusivamente ai calciatori, né può operarsi una “interpretazione estensiva” della norma ed applicarla anche agli allenatori ed agli altri tesserati in quanto le previsioni del vigente CGS sono tassative;
P.Q.M.
- rigetta il proposto ricorso, confermando il risultato di 2-1 in favore della Ruggiero di Lauria, come acquisito sul campo;
- dispone l’incameramento della tassa reclamo, se versata.
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