COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 16/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 2 della società COMPRENSORIO MONTALTO UFFUGO avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 26 del 20.09.2006 (Squalifica calciatore DE LUCA Angelo fino al 20.11.2006).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 16/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 2 della società COMPRENSORIO MONTALTO UFFUGO avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 26 del 20.09.2006 (Squalifica calciatore DE LUCA Angelo fino al 20.11.2006). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentita la società reclamante; ritenuto che dal rapporto arbitrale risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo; considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti al calciatore De Luca Angelo; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore DE LUCA Angelo fino al 25 OTTOBRE 2006; dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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