COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 16/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 3 del Sig. LEO Bruno (società A.S.D. Reggiosud 2004) avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 30 del 27.09.2006 (Inibizione fino al 27.11.2006).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 16/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 3 del Sig. LEO Bruno (società A.S.D. Reggiosud 2004) avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 30 del 27.09.2006 (Inibizione fino al 27.11.2006). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il reclamante; ritenuto che dai fatti emersi risulta in maniera chiara ed inequivoca che il sig. Leo Bruno si è reso responsabile dei fatti addebitatigli considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, all’entità ed alle modalità dei fatti ascritti al Sig. Leo Bruno; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce l’inibizione inflitta al sig. LEO Bruno fino al 5 NOVEMBRE 2006; dispone accreditarsi la tassa sul conto della società A.S.D. Reggiosud 2004.
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