COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 16/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 4 della società A.S. CUTRO avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 34 del 04.10.2006 (Squalifica allenatore ROSATI Giuseppe fino al 22.11.2006).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 16/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 4 della società A.S. CUTRO avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 34 del 04.10.2006 (Squalifica allenatore ROSATI Giuseppe fino al 22.11.2006). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentita la società reclamante; rilevato che la sanzione come sopra inflitta dal primo giudice a Rosati Giuseppe appare congrua ed adeguata alla natura e all’ entità dei fatti, poiché dal referto arbitrale è emerso senza alcun dubbio che il comportamento del Rosati ha integrato gli estremi della condotta offensiva e minacciosa, né il ricorso offre elementi che valgono a smentire le chiari assunzioni del direttore di gara; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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