COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 16/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 9 della società A.P. BRANCALEONE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 34 del 04.10.2006 (Squalifica calciatore GALLETTA Giovanni per QUATTRO gare effettive).
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 40 del 16/10/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 9 della società A.P. BRANCALEONE
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 34 del 04.10.2006 (Squalifica calciatore GALLETTA Giovanni per QUATTRO gare effettive).
LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; considerato che dal rapporto arbitrale risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo; considerato tuttavia che la sanzione inflitta al calciatore Galletta Giovanni Calcio appare eccessiva rispetto alla natura , alla entità ed alle modalità dei fatti allo stesso ascritti; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica a inflitta al calciatore GALLETTA Giovanni a TRE gare effettive e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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