COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 06/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 19 della società U.S.D. PARENTI avverso la regolarità della gara Campora S.Giovanni – Parenti (4 – 0) del 22.10.2006 Campionato SECONDA Categoria (C.P. Cosenza) per presunta posizione irregolare del calciatore FORTE Francesco.

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 06/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 19 della società U.S.D. PARENTI avverso la regolarità della gara Campora S.Giovanni – Parenti (4 – 0) del 22.10.2006 Campionato SECONDA Categoria (C.P. Cosenza) per presunta posizione irregolare del calciatore FORTE Francesco. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che alla gara Campora S.Giovanni – Parenti del 22.10.2006 ha preso parte, nelle file della società Campora S.Giovanni, il calciatore Forte Francesco (nato il 12.10.1991); che quanto sostenuto dalla reclamante risponde al vero, non avendo il calciatore in questione titolo a prendere parte alla gara suddetta, poiché alla data della disputa della stessa non risultava essere stato autorizzato alla partecipazione ad attività agonistica ai sensi dell’art. 34, comma 3 delle N.O.I.F.; che, pertanto, il reclamo in esame risulta essere fondato; visto l’art. 12, comma 5, lettera c), del C.G.S.; P.Q.M. in accoglimento del reclamo, irroga alla società CAMPORA S. GIOVANNI la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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