COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 13/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 22 della società U.S. CRUCOLESE avverso la regolarità della gara Crucolese – Manchester Castrovillari (0 – 3) del 29.10.2006 Campionato Prima Categoria per presunta posizione irregolare del calciatore ADDESI Paolino.
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 57 del 13/11/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 22 della società U.S. CRUCOLESE avverso la regolarità della gara Crucolese – Manchester Castrovillari (0 – 3) del 29.10.2006 Campionato Prima Categoria per presunta posizione irregolare del calciatore ADDESI Paolino.
LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali, le controdeduzioni ed il reclamo;
rilevato che il calciatore Addesi Paolino risultava squalificato per due gare per come riportato sul Comunicato Ufficiale n° 134 del 17.05.2006; che lo stesso si è tesserato in data 09.09.2006 per la società A.C. Ruggiero di Lauria con la quale non ha partecipato alle gare del 10.09.2006 (Az Piperno – Ruggiero di Lauria) e del 17.09.2006 (Ruggiero di Lauria – Montalbano) per come risulta in atti; che Addesi Paolino in data 19.09.2006 è stato trasferito in prestito dalla società Ruggiero di Lauria alla società Manchester Castrovillari; che, pertanto, il calciatore sopra citato poteva partecipare a tutte le gare del campionato di prima categoria che ha avuto inizio il 24.09.2006; il reclamo è infondato, non ravvisandosi nemmeno ulteriori motivi nel supplemento al reclamo dell’11.11.2006, peraltro inammissibile non avendo provato la trasmissione alla controparte. P.Q.M. rigetta il reclamo dispone incamerarsi la tassa.
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