COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 13/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 24 della società U.S. PRAIA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 55 del 08.11.2006 (Squalifica calciatore SORIANO Vincenzo per QUATTRO gare).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 13/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 24 della società U.S. PRAIA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 55 del 08.11.2006 (Squalifica calciatore SORIANO Vincenzo per QUATTRO gare). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali il reclamo; rilevato che il comportamento del calciatore Soriano Vincenzo integra gli estremi della violazione accertata dal Giudice Sportivo; ritenuto tuttavia che la sanzione come sopra inflitta appare eccessiva essendo stata istintiva conseguenza del comportamento del calciatore avversario; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la sanzione della squalifica inflitta a carico del calciatore SORIANO Vincenzo a TRE giornate di gara e dispone accreditarsi la tassa reclamo sul conto della reclamante.
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