COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 20/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 25 della società F.C. CALCIO A 5 MIMMO POLISTENA avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 55 del 08.11.2006 (Squalifica calciatore LOBIANCO Lorenzo per QUATTRO gare).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 20/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 25 della società F.C. CALCIO A 5 MIMMO POLISTENA avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 55 del 08.11.2006 (Squalifica calciatore LOBIANCO Lorenzo per QUATTRO gare). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo, rilevato che nessun dubbio può essere sollevato in merito all’attribuzione al Lobianco del comportamento offensivo e minaccioso contestato; Il provvedimento sanzionatorio appare congruo ed adeguato al fatto stesso; Il reclamo va pertanto rigettato. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it