COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 20/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 26 della società U.S. PALMESE avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 50 del 31.10.2006 (Squalifica del campo di giuoco per QUATTRO giornate di gara).
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 59 del 20/11/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 26 della società U.S. PALMESE
avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 50 del 31.10.2006 (Squalifica del campo di giuoco per QUATTRO giornate di gara).
LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentita la società reclamante. rilevato che la società reclamante sostiene che i fatti per come riportati dagli ufficiali di gara non possono essere messi in discussione nelle modalità del loro verificarsi. Tuttavia, pur dolendosi per la loro gravità, chiedono una riduzione della sanzione assumendo che non risponde al vero che i dirigenti della società U.S. Palmese abbiano omesso le azioni loro imposte a tutela dell’incolumità della terna arbitrale, e addirittura dolosamente. La Commissione, valutando gli atti ufficiali, ritiene che i fatti in sè considerati comportino l’insorgere di una chiara responsabilità a carico della dirigenza della U.S. Palmese. È dovuto infatti intervenire il medico sociale del Reggio Sud 2004, squadra ospitata, a soccorrere l’assistente Gervasi; inoltre i dirigenti della squadra di casa non hanno assistito gli ufficiali di gara quando questi hanno avuto necessità di portarsi al commissariato di polizia di Palmi e al presidio ospedaliero della stessa cittadina. Appare addirittura ultroneo indagare sulla volontà di omettere la dovuta assistenza da parte dei tesserati della Palmese. I fatti giustificano la conferma della sanzione irrogata. Il reclamo va pertanto rigettato. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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