COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 27/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 32 della società F.C. SANTA SEVERINA avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n° 15 del 15.11.2006 (Squalifiche calciatori PARISI Danilo e GALASSO Domenico fino al 07.05.2007).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 27/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 32 della società F.C. SANTA SEVERINA avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n° 15 del 15.11.2006 (Squalifiche calciatori PARISI Danilo e GALASSO Domenico fino al 07.05.2007). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che il referto arbitrale non presenta alcun punto equivoco o di non facile interpretazione che possa far sorgere dubbi circa le imputazioni a carico dei tesserati della società Santa Severina, in cui verte il ricorso in esame; P.Q.M. rigetta il reclamo proposto dalla società F.C. Santa Severina confermando in toto le sanzioni disposte in primo grado; dispone, infine, incamerarsi la tassa reclamo.
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