COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 27/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 33 della società S.S. REAL FILOS IPPOS avverso la regolarità della gara Castelsilano – Real Filos Ippos (3 – 1) del 12.11.2006 Campionato TERZA categoria (C.P. Crotone) per presunta posizione irregolare del calciatore LOPEZ Giuseppe.

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 27/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 33 della società S.S. REAL FILOS IPPOS avverso la regolarità della gara Castelsilano – Real Filos Ippos (3 – 1) del 12.11.2006 Campionato TERZA categoria (C.P. Crotone) per presunta posizione irregolare del calciatore LOPEZ Giuseppe. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che le controdeduzioni sono inammissibili poiché le stesse non sono state trasmesse alla società Real Filos Ippos; rilevato che il calciatore Lopez Giuseppe (28.01.1977) risulta squalificato fino al 03.05.2008 per come riportato sul Comunicato Ufficiale n° 37 del 03.05.2006 del Comitato Provinciale di Crotone e n° 152 del 28.06.2006 del Comitato Regionale Calabria; che, pertanto, il calciatore Lopez Giuseppe non aveva titolo per partecipare alla gara Castelsilano – Real Filos Ippos del 12.11.2006; il reclamo è fondato; P.Q.M. in accoglimento del reclamo, irroga alla società M.C.V. CASTELSILANO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3; dispone accreditarsi la tassa reclamo sul conto della società reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it